Art. 40.
(Nucleo di vigilanza).

      1. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 39 è istituito presso il Ministero un Nucleo di vigilanza sugli organismi di controllo. Con successivo decreto del Ministero nominati i componenti del Nucleo e definite le modalità organizzative e le procedure operative.
      2. Ai componenti del Nucleo di vigilanza è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale di polizia amministrativa.